Scheda pratica sulla “Sanatoria 2020”

Aggiornata al 20 maggio sulla base del DL pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Vi proponiamo una scheda pratica dell’art. 103 Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 – Emersioni rapporti di lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri sera.
Il testo molto approssimativo non chiarisce alcuni dubbi e lascia spazio a possibili interpretazioni, le quali potrebbero essere risolte dopo l’emanazione dei decreti attuativi con le spiegazioni tecniche (in teoria entro il 25 maggio 2020).

La scheda pratica sulla “Sanatoria 2020” è a cura della dott.sa Irene Serangeli, collaboratrice di Melting Pot e operatrice dello sportello di orientamento legale della scuola di italiano Libera La Parola a Trento.

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Scheda pratica sulla “Sanatoria 2020” (Emersione di rapporti di lavoro) aggiornata al 20 maggio

Il decreto Rilancio consentirà a lavoratori stranieri, braccianti agricoli, colf e badanti di poter ottenere un permesso di soggiorno di sei mesi per motivi di lavoro.

La sanatoria costerà ai datori di lavoro 500 euro per ogni lavoratore, un contributo forfettario che dovrà essere versato a seguito dell’istanza presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare. È quanto prevede l’articolo 103 “Emersione di rapporti di lavoro” del dl Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

I requisiti della sanatoria

La norma, qualora non si proceda alla regolarizzazione, dà la possibilità comunque ai cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di richiedere “un permesso di soggiorno temporaneo”, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Gli stranieri però devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro nei settori elencati:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona, lavoro domestico, antecedentemente al 31 ottobre 2019.

E’ inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, con il ministro dell’interno ed il ministro delle politiche agricole e forestali.

Chi è escluso dalla sanatoria

Il corposo articolo, su cui è stata faticosamente raggiunta un’intesa nel governo, consta di 26 commi, tra i quali assumono particolare rilevanza l‘esclusione dalla sanatoria per tutti quei datori di lavoro che si sono macchiati di reati quali favoreggiamento dell‘immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati, e l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ovvero il caporalato.

Nelle more del provvedimento viene specificato che non saranno ammessi alle procedure quei cittadini stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione, che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.