La Lombardia è zona arancione: tutte le regole in vigore

Da domenica la nostra regione lascia l’area rossa. Quali sono le nuove disposizioni in vigore, quali negozi sono aperti e quali spostamenti sono consentiti per congiunti, partner e fidanzati in base al nuovo Dpcm, al decreto e alle Faq del governo.

Dopo una giornata di accuse reciproche e litigi tra Governo e Regione, il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha annunciato che sta per firmare l’ordinanza per il passaggio della Lombardia in zona arancione, da domenica 24 gennaio. Un cambio di colore annunciato già nella prima serata di venerdì dall’Istituto Superiore di Sanità.

È i cittadini lombardi si ritrovano ancora nella paradossale situazione della scorsa settimana con il weekend “spaccato” in due,  ma stavolta il cambio di colore tra sabato e domenica sarà all’insegna di maggiori concessioni e non di una nuova stretta. In zona arancione cambiano, seppur di poco, le modalità di circolazione, tutti i negozi restano aperti. Riaprono i centri estetici, gli alunni delle medie tornano tra i banchi, come quelli delle superiori, con frequenza al 50- 75%.  

Ecco le regole in vigore da domenica 24 gennaio:

  • è vietata la circolazione dalle 22 alle 5;
  • non si può uscire dal proprio comune, salvo comprovati e giustificati motivi 
  • i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi;
  • i negozi sono aperti;
  • bar e ristoranti sono chiusi; è consentito l’asporto fino alle 22;
  • il trasporto pubblico ha una capienza del 50%;
  • piscine, palestre, cinema e teatri sono chiusi;
  • i musei sono chiusi;
  • la didattica nelle scuole superiore è in presenza dal 50 al 75%. 

Spostamenti

Le Faq del sito del governo spiegano che in zona arancione dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate (descritte in questa stessa FAQ, più avanti). Nel dettaglio:

  • Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro;
  • resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • È sempre consentito raggiungere un comune diverso per fare la spesa
  • per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
  •  a chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

L’autocertificazione valida è quella pubblicata sul sito del ministero dell’Interno (potete scaricare il modulo qui) e che porta ancora la data di ottobre 2020, quella dell’ultimo aggiornamento. In essa va indicato che lo spostamento è determinato da: comprovate esigenze lavorative; motivi di salute; altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio. Proprio quest’ultimo punto è quello da barrare nell’autocertificazione se si vuole utilizzare la deroga per le visite ad amici e parenti, aggiungendo nelle righe successive l’indirizzo di partenza e quello di destinazione ma, per motivi di privacy, non il nome della persona che si va a visitare. Attenzione: il governo ha chiarito in una faq pubblicata sul sito di Palazzo Chigi che il rientro a casa “dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00 (il 1° gennaio 2021 tra le 7.00 e le 22.00), sia nei giorni “rossi” che in quelli “arancioni”. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Come si è arrivati alla zona arancione in Lombardia

Ma cosa è successo di preciso ieri e perché il ministro della Sanità ha cambiato idea? La decisione è arrivata dopo una lunga giornata di accuse e polemiche politiche da parte del presidente della Regione Attilio Fontana, spalleggiato dal leader della Lega Matteo Salvini, che hanno accusato il governo di aver “calunniato” e danneggiato la cittadinanza. In realtà, c’è stato un errore (rettificato soltanto ieri) nell’invio dei dati da parte della Lombardia alla cabina di regia alla base della decisione del ministero della Salute di inserire la regione in zona rossa.

Secondo fonti citate dall’Ansa, dal Pirellone sarebbero stati inviati dati poi rettificati in un secondo momento. Ieri la regione aveva fatto sapere di aver inviato una serie di “dati aggiuntivi per ampliare e rafforzare i dati standard trasmessi nella settimana precedente”.

In base all’ultimo monitoraggio, la Lombardia ha un Rt medio a 0,82 (0,78-0,87). Nel dettaglio, come spiega oggi il Corriere della Sera, il problema era che il numero di casi indicati dalla Regione su cui veniva calcolato l’indice di contagio Rt dall’Istituto Superiore di Sanità era sovrastimato, perché nel conto venivano inseriti più infetti di quelli reali.

Nel computo venivano infatti inseriti coloro che dal 12 ottobre, in base alle nuove regole dettate dal ministero, potevano interrompere l’isolamento tra i 10 e i 21 giorni dalla comparsa dei sintomi senza il doppio tampone negativo. L’epidemiologo Danilo Cereda dell’assessorato alla Sanità della Lombardia (autore dei report di Regione Lombardia sui contagi) ieri ha avuto un chiarimento con Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler che fa i conti per il ministero: nei report di Cereda queste persone compaiono come pazienti con inizio sintomi ma il campo della descrizione dello stato clinico non è compilato. Quando guariscono quindi non vengono depennati: entrano nel conteggio e non ne escono più.

Perché Regione Lombardia non mette la descrizione dei sintomi? “Quel campo non è obbligatorio, è sbagliato forzarlo”, spiegano dagli uffici della Prevenzione di Regione Lombardia: “L’informazione la forniamo nel momento in cui i medici ce la segnalano”.

La relazione dell’Istituto superiore di sanità di ieri è chiara: “Il 20 gennaio 2021, la Regione Lombardia ha inviato come di consueto l’aggiornamento del suo database — si legge nel documento —. Si constata una rettifica dei dati relativi anche alla settimana 4-10 gennaio 2020 (quella decisiva per la zona rossa, ndr), che riguarda il numero di casi in cui viene riportata una “data di inizio sintomi” (…) per cui viene data una indicazione di stato clinico laddove prima era assente”. La Lombardia compila quindi soltanto il 20 gennaio quel campo e così il numero di casi passa da 14180 a 4918 e cambia il calcolo dell’Rt.