CONVIVENZA DI FATTO : PIENA ATTUAZIONE A GENOVA DELLA LEGGE CIRINNÀ

“Genova, come avevamo promesso, dà pronta e piena attuazione alla legge Cirinnà – afferma l’Assessora ai Servizi civici, Legalità e Diritti Elena Fiorini – che prevede oltre al più noto istituto delle unioni civili per coppie dello stesso sesso (già sei le celebrazioni, due le trascrizioni dall’estero, e una trentina di prenotazioni) anche il meno noto istituto della convivenza di fatto, della quale ora è possibile chiedere la costituzione presso tutti gli sportelli anagrafici”.

Il dibattito mediatico durante l’iter di approvazione della legge non ha sufficientemente evidenziato questo istituto, simile ad analoghi presenti in altri paesi europei.

In cosa consiste una convivenza di fatto? Due persone maggiorenni, indipendentemente dal sesso, che siano conviventi e unite stabilmente da legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, possono chiedere di essere registrate come una “convivenza di fatto”.

Gli interessati non devono essere legati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione né essere coniugati o parti di un’unione civile. Per le coppie che si erano già iscritte al Registro delle Unioni Civili del Comune di Genova occorre manifestare nuovamente la volontà, in applicazione della nuova legge nazionale.

Quali diritti e doveri si acquisiscono? In base alla nuova legge, i conviventi di fatto:

  • in caso di malattia o ricovero hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali;
  • possono designarsi reciprocamente rappresentante l’uno dell’altro in caso di malattia per le decisioni in materia di salute e, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, eventuale decisione di cremazione, e modalità di celebrazione funeraria;
  • hanno diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del convivente conduttore o suo recesso nel contratto di locazione;
  • in caso di morte del convivente proprietario dell’immobile di residenza, il convivente superstite può continuare a risiedervi per un tempo proporzionale alla durata della convivenza;
  • in caso di morte o lesioni permanenti per incidente sul lavoro o fatto illecito, all’altro convivente spetta il risarcimento del danno;
  • nelle graduatorie per l’accesso all’edilizia popolare, i conviventi vengono considerati nucleo familiare se questo costituisca titolo di preferenza;
  • il convivente che presti stabilmente la sua opera nell’impresa dell’altro convivente ha diritto a partecipare agli utili , ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda;
  • possono essere nominati tutore, curatore, amministratore di sostegno del convivente in caso ricorrano i presupposti di legge per l’interdizione, l’inabilitazione o l’amministrazione di sostegno;
  • in caso di cessazione della convivenza, il partner che versi in stato di bisogno può, per un tempo limitato e proporzionale alla durata della convivenza, chiedere al giudice il versamento di un assegno alimentare (volto a ovviare allo stato di indigenza) ma non, come per il matrimonio e l’unione civile, un assegno di mantenimento (che sarebbe sicuramente di misura maggiore).
  • godono degli stessi diritti del coniuge rispetto all’ordinamento penitenziario.

Su cosa non incide la convivenza di fatto? Trattandosi di un riconoscimento di un legame affettivo dichiarato dalle parti:

  • i singoli soggetti non cambiano il loro stato civile (restano celibe, nubile, vedovo ecc.) né il loro cognome e possono, quindi, sposarsi o unirsi civilmente fra loro o con altri, ma in quel momento cessano le prerogative della convivenza;
  • la convivenza di fatto di per sé non disciplina i loro rapporti patrimoniali: le parti possono regolare i loro accordi economici per la vita in comune con un contratto di convivenza, che è necessario sia redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che dovrà trasmetterlo nei successivi dieci giorni al comune di residenza dei conviventi (condizione necessaria perché il contratto di convivenza possa essere opponibile a terzi);
  • i conviventi non hanno il diritto alla pensione di reversibilità, come invece avviene a seguito di matrimonio o unione civile.

Quando e come termina la convivenza di fatto?

  • d’ufficio: in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Genova o in caso di matrimonio e unione civile di uno o entrambi i suoi componenti,;
  • su richiesta: qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).

COME E DOVE RICHIEDERE LA “CONVIVENZA DI FATTO”

La richiesta di costituzione (o di scioglimento), redatta su apposito modulo e sottoscritta da entrambi gli interessati, può essere, unitamente alle copie dei loro documenti di identità, consegnata presso tutti gli uffici anagrafici o inoltrata:

– via PEC alla casella: anagrafecomge@postecert.it

– via e-mail alla casella: urp@comune.genova.it

– via fax 010 5576928

– via posta raccomandata a Servizi Civici Legalità e Diritti – C.so Torino,11 – UFFICIO

RELAZIONI ESTERNE stanza n.4 – 16129 Genova

Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti, ma può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d’identità del componente assente.

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